Diritti e doveri dei cittadini-utenti
Il paziente ha il diritto
ad essere assistito e curato con premura e attenzione, senza discriminazioni di genere, nel rispetto della dignità umana, della cultura di appartenenza e dei propri diritti e convinzioni politiche e religiose;
ad essere sempre individuato con il proprio nome e cognome e ad essere interpellato con il "Lei";
ad ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni erogate, alle modalità di accesso e a poter identificare le persone che lo hanno in cura;
ad ottenere informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi;
a ricevere, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute, le notizie che gli permettano di esprimere un consenso informato prima di essere sottoposto a terapie o interventi. Dette informazioni debbono concernere anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento;
ad essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre strutture;
ad ottenere che i dati relativi alla propria malattia e ad ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano riservati;
alla presenza continua di un parente per i degenti di età superiore ai 65 anni e della presenza continua di un genitore per i bambini;
ad esporre reclami o segnalazioni che debbono essere sollecitamente esaminati, e ad essere tempestivamente informato sull'esito degli stessi.
Il paziente ha il dovere
di tenere un comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri malati, con la volontà di collaborare con il personale sanitario;
di informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione a rinunciare, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate affinché possano essere evitati sprechi di tempo e risorse;
di rispettare gli ambienti, attrezzature e arredi che si trovano all'interno della struttura ospedaliera, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri;
di rispettare gli orari di visita dei pazienti stabiliti dalla Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo svolgimento della normale attività assistenziale e favorire la quiete e il riposo degli altri pazienti;
di evitare qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri degenti.
di informare il personale riguardo eventuali spostamenti all'interno dell'ospedale.
La DONNA in gravidanza ha diritto...
alla riservatezza e al riconoscimento della propria dignità;
se immigrata senza permesso di soggiorno, a non essere espulsa dal Paese fino a sei mesi dopo il parto; il permesso di soggiorno può essere richiesto presso la questura competente presentando un certificato che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto;
a vivere il parto come un evento fisiologico e non come una patologia, nel rispetto della propria cultura;
ad usufruire di tecniche di parto aggiornate e, compatibilmente con le indicazioni cliniche e con la disponibilità della struttura ospedaliera, alla scelta della particolare tecnica di parto a cui sottoporsi;
ad effettuare gratuitamente i controlli previsti dalla normativa vigente;
a fruire della presenza di almeno una persona di sua fiducia al momento del parto e nei momenti successivi alla nascita;
a ricevere le visite dei figli anche se minori di dodici anni;
a tenere con sé il neonato al fine di agevolare l’allattamento materno e la continuità del rapporto madre-bambino;
...e in base alla Legge Italiana
ad essere informata sui propri diritti e sulle possibilità di fruire dei servizi territoriali e del supporto di associazioni a sostegno della famiglia;
di riconoscere il minore presso l’ospedale in cui è nato entro tre giorni dalla nascita oppure entro dieci giorni presso il comune di nascita dello stesso o presso il comune di residenza della madre (legge 127/97); in particolare, se la madre ha meno di sedici anni, il riconoscimento è rinviato fino al compimento del sedicesimo anno e nel frattempo il Giudice Tutelare nomina un Tutore provvisorio per il bambino (in assenza di padre maggiore di 16 anni);
di non riconoscere il neonato dichiarando di non voler essere nominata nell’atto di nascita e di essere informata di tutte le procedure conseguenti;
di interrompere volontariamente la gravidanza nei limiti previsti dalla Legge (legge 194/78); in caso di minorenne è richiesto l’assenso dell’esercente della patria potestà o la tutela. In casi particolari l’autorizzazione viene fornita dal Giudice Tutelare;
di essere tutelata dal segreto professionale per ogni scelta intrapresa(legge 184/83).
Il BAMBINO ricoverato ha diritto...
alla presenza costante di almeno uno dei genitori, nel rispetto delle esigenze organizzative del reparto;
ad avere spazio interno per lo studio, la socializzazione ed il gioco;
ad avere collegamenti con la scuola se si tratta di una degenza prolungata;
ad essere tutelato con l’intervento del Giudice minorile, nel caso in cui l’esercente la potestà tutoria neghi il consenso ad attività diagnostiche, terapeutiche o assistenziali ritenute necessarie per la vita del minore;
se non riconosciuto alla nascita, a tutte le procedure per aprire immediatamente un procedimento di adottabilità;
se clandestino e in gravi condizioni di salute ad avere un’autorizzazione da parte del Tribunale per i Minorenni a permanere con la presenza di un familiare sul territorio italiano per un periodo di tempo determinato;
di essere aiutato, se in difficoltà, attraverso un progetto di sostegno.